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Le contraddizioni del Dpcm: piscine chiuse, ma a pallanuoto si può giocare

  Pubblicato il 25 Ott 2120  10:06
La bozza del nuovo Dpcm contiene un'evidente contraddizione: prevede il blocco delle palestre e delle piscine al paragrafo f, ma nello stesso tempo autorizza allenamenti e partite degli sport di squadra riconosciuti dal Coni al paragrafo e.  Ci chiediamo:
1. Se le piscine chiudono totalmente, dove si gioca?
2. Se invece le piscine rimangono aperte in deroga solo per allenamenti e per le partite, come fanno le società di pallanuoto a mantenere le proprie squadre se tutto il resto dell'attività, indispensabile per la sopravvivenza delle società che gestiscono impianti, viene bloccato?
 
IL PARAGRAFO DEL NUOVO DPCM SU PALESTRE E PISCINE
f) Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
 
I PARAGRAFI SULL'ATTIVITA' SPORTIVA
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello sport, è vietato, salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludicoamatoriale.
 

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